PROTEZIONE INADEGUATA - INFORTUNIO DURANTE LA PULIZIA
La regolare manutenzione e pulizia di macchinari e impianti è importante quale misura generale di tutela nei luoghi di lavoro.
E se queste operazioni non avvenissero in sicurezza? Approfondiamo un'altra sentenza.
IL FATTO
Mentre effettuava la pulizia i rulli della macchina litografica, alla quale era addetto all'interno dell'unità produttiva, un operaio litografo ha subito il trascinamento e lo schiacciamento della mano destra con seguente amputazione del quinto dito.
La Corte di appello ha riscontrato l'esistenza di un'attrezzatura a disposizione dei lavoratori non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza RESS. 👁🗨
COME SONO ANDATE LE COSE
Per essere funzionale, la pulizia del macchinario doveva avvenire con i rulli in movimento perché viceversa questo avrebbe creato problemi sulla stampa e pertanto la velocità veniva rallentata, ma non azzerata. L' addetto ha riportato di aver operato attenendosi alla prassi comunicata dai colleghi secondo modalità che venivano abitualmente applicate ad ogni cambio di lavorazione ovvero avvalendosi di uno straccio imbevuto di solvente in prossimità dei rulli.
Secondo il Responsabile per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro o RSPP, la macchina oggetto della pulizia al momento dell'infortunio era dotata di una barretta metallica all'imbocco dei rulli idonea ad impedire l'eventuale trascinamento della mano, applicata per ovviare all'esposizione rischiosa rilevata in quel macchinario di vecchia concezione e da oltre trent'anni presso lo stabilimento.
Peccato che…i Giudici di merito, secondo le dichiarazioni rese dai tecnici della prevenzione intervenuti sul posto, rilevarono una barretta troppo corta e che quindi non copriva la parte terminale dei rulli. 😨
COME SI ESPRIME IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)?
"idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie"
dall'Autore
(art. 71, comma 1).
Sia il D.Lgs. 81/2008 che la Direttiva Macchine 2006/42/CE citano esplicitamente l'obbligatorietà di una nuova valutazione dei rischi per adeguare macchine antecedenti il 1996 ed escludere i rischi palesi, come analizzato dall' Allegato 5.
Si tratta di una procedura in capo al Datore di lavoro o all' RSPP per portare la macchina al livello basico di sicurezza e tutelare la salute delle persone nell'uso.
In questo caso particolare, il documento di valutazione dei rischi prevedeva che durante la fase della lavorazione l'operatore, costretto a disattivare la sicurezza tramite il selettore a chiave presente sulla macchina, non dovesse "in alcun modo avvicinarsi alle parti in moto". Il ché rendeva indispensabile che la zona di imbocco fosse protetta per tutta la sua estensione.
🔎 Il rispetto di questa basilare regola avrebbe indubbiamente impedito il rischio di trascinamento, intrappolamento e schiacciamento degli arti superiori.
CONCLUSIONI
Il comportamento del lavoratore non determinò l'attivarsi di un rischio singolare rispetto a quelli prevedibili, e la lesione si verificò proprio perché quel rischio non venne risolto in maniera adeguata.
Furono quindi condannati il Datore di lavoro, per la violazione dell'art. 71 d.lgs. n. 81/08, e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in quanto (pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza) ha l'obbligo, in collaborazione con il Datore di lavoro, di individuare i rischi connessi all'attività lavorativa e di fornire le opportune indicazioni tecniche per risolverli, disincentivando soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori. 👈🏻
La barretta fu quindi sostituita da una protezione più larga che, pur rendendo maggiormente difficoltosa la pulizia, proteggeva interamente l'imbocco.