Pericolo, rischio, danno… sai cosa sono?
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La Valutazione dei rischi è una delle fondamentali attività che un fabbricante (ma non solo) deve svolgere per adempiere agli obblighi di legge per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone nell’uso dei prodotti .

Il fine principale della Valutazione dei rischi è quello di eliminare il più possibile i rischi e, ove ciò non sia possibile e il fabbricante ne è obbligato, provvedere alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico. Con essa in particolare si programmano gli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione del rischio.

IMPORTANTE

La Valutazione del rischio che redigiamo per te è l’insieme di tutte le operazioni e valutazioni che, come fabbricante, devi attuare per arrivare ad una stima dei fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del tuo personale, e del rischio di esposizione .

 

 

Diverse sono le direttive di prodotto che richiedono la realizzazione di un’accurata Valutazione dei rischi, e tra queste figurano:

Ogni direttiva identifica dei RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza e tutela della Salute) specifici rispetto agli obiettivi che si prefigge la direttiva stessa. Di seguito prendiamo come esempio la Direttiva Macchine 2006/42/CE e le sue indicazioni per prodotti come macchine, quasi-macchine, impianti e dispositivi.

 

 

LA DIRETTIVA MACCHINE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Anche nel settore delle macchine la sicurezza deriva soprattutto dalla percezione e dalla consapevolezza dei significati di rischio, pericolo e delle loro conseguenze, cioè il danno.

Si dice che “non esiste attività umana priva di rischio in senso assoluto”, ma cos’è esattamente il rischio? E cosa lo distingue dal pericolo?

Partiamo da questi concetti per arrivare a capire cosa ci indica la Direttiva Macchine 2006/42/CE .

 

Cos'è il pericolo

Iniziamo dal concetto di pericolo :

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni  

(TUS – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza)

Dunque il pericolo è una potenziale sorgente di danno , cioè un modo di essere dannoso di una sostanza, macchina, situazione di lavoro o modo di comportarsi che può essere causa di un evento avverso.

Spesso il pericolo viene qualificato definendo la sua origine (Es. un pericolo di natura meccanica, elettrica ecc.) oppure la natura del danno potenziale (Es. pericolo di taglio, incendio, schiacciamento, cesoiamento ecc.).

Il pericolo implica una condizione oggettiva e di fatto, una proprietà dalla quale può derivare un potenziale danno alla persona.

 

Cos'è il rischio

Vediamo il concetto di rischio :

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione.


(TUS – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza)

Dunque il rischio riguarda la probabilità che accada qualcosa di avverso nel momento in cui si ha a che fare con il pericolo (o con qualche cosa di pericoloso), correlato alla gravità dell’evento stesso. Si parla di rischio residuo quando ci si riferisce al rischio che rimane dopo aver intrapreso le misure di protezione al fine di ridurre il rischio il più possibile.

Se il pericolo è fonte stessa del possibile danno, il rischio è individuabile attraverso la formula

R = P x D

dove il rischio R è la combinazione della probabilità P che un pericolo causi effettivamente un danno e la gravità D del danno stesso associata all’evento pericoloso.

Il valore di rischio ci dice anche con che urgenza occorre intervenire: immediatamente oppure tramite programmazione, a seconda dei casi.

 

Cos'è il danno

Se il rischio è la probabilità che una persona si espone a un pericolo che può provocare un danno, il danno è la conseguenza stessa (lesione fisica, danno alla salute).

Anche al danno viene attribuita una stima numerica in ordine decrescente dal più grave al più lieve, in modo da poterne classificare la gravità.

 

Cosa dice la Direttiva Macchine

La Direttiva Macchine 2006/42/C E cita esplicitamente l’ obbligatorietà di una valutazione dei rischi che venga mantenuta all’interno del fascicolo tecnico:

Il fabbricante o il suo mandatario dovrebbe garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per la macchina che intende mettere sul mercato.
A tal fine egli dovrebbe stabilire quali siano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla sua macchina e per i quali dovrà adottare provvedimenti […]
Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
1 si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, indicati dall’allegato I;
2 si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile […]
Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva […]
Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
1 un fascicolo di costruzione composto:
[…]
dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
1 un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina;
2 le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la macchina […]
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti: […]
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate […].

IMPORTANTE

Questo significa che se tu come fabbricante dovessi decidere di NON provvedere alla redazione della Valutazione dei rischi bensì solo a quella del Manuale di istruzioni, saresti doppiamente in reato poiché anche il Manuale di istruzioni fa riferimento all’Analisi dei rischi dovendo esso riportare le informazioni e le avvertenze rispetto ai rischi residui rimasti.

 

Per capirci meglio, il concetto della Valutazione dei rischi è riassunto in questa breve storia:

  

INIZIO DELLA STORIA

storia

FINE DELLA STORIA

 

 

COSA DEVE FARE IL FABBRICANTE?

Il sistema di comunicazione del rischio è un rischio esso stesso, ecco perché il fabbricante deve seguire le norme per “fare le cose bene” .

In questo caso la norma di riferimento è la UNI EN ISO 12100:2010 – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischi o che, attraverso la specifica dei principi per la valutazione del rischio e la riduzione del rischio, definisce le specifiche per raggiungere la sicurezza nella progettazione del macchinario.

Ciò che la norma indica di fare è:

  • identificare i pericoli della macchina
  • stimare e valutare i rischi durante le fasi del ciclo di vita della macchina
  • eliminare i pericoli o arrivare a ridurre sufficientemente i rischi.

Il detto “prevenire è meglio che curare” è gradito anche alla legislazione: la valutazione del rischio infatti ha a che vedere innanzitutto con la prevenzione, cioè con attività svolte per abbassare la probabilità di rischio, e in secondo luogo con la protezione, cioè con attività che proteggono dal danno che ne può conseguire:

  • Prevenzione è l’insieme delle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso (si evita la presenza del rischio)
  • Protezione è l’insieme delle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso (ci si protegge dal rischio presente).

Quando si redige il documento di Valutazione del rischio occorre valutare molteplici fattori , tra cui:

  • la probabilità che un evento dannoso possa verificarsi
  • la reale esposizione della persona
  • quali sono le condizioni che elevano il rischio.

 

I principali fattori di rischio

rischio fisico
  • rumore
  • vibrazioni
  • campi elettromagnetici
  • radiazioni ionizzanti e non
  • illuminazione abbagliante o carente
  • microclima
rischio infortuni
  • rischio meccanico
  • elettrico
  • cadute dall’alto ecc.
rischio chimico
  • rischio dovuto a sostanze inquinanti che interagiscono con l’organismo umano e che possono provocare patologie acute croniche e irreversibili (Es. gas, vapori, polveri)
rischio biologico
  • rischio dovuto all’esposizione ad agenti biologici (Es. microorganismi) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni
rischio incendio
rischi connessi all’organizzazione del lavoro