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SICUREZZA MACCHINE - AMPUTAZIONE DI MANO E AVAMBRACCIO. DI CHI È LA RESPONSABILITÀ?

SICUREZZA MACCHINE - AMPUTAZIONE DI MANO E AVAMBRACCIO

 

Ora che abbiamo fatto chiarezza sulla catena delle responsabilità in caso di infortunio durante l’uso di una macchina (trovi l’articolo qui), vediamo un esempio concreto di alcuni dei concetti espressi durante il nostro approfondimento: 

  • Cos’è il comportamento abnorme da parte di un lavoratore
  • Quali sono gli obblighi dell'Azienda che acquista una macchina (che coincide con il Datore di lavoro che la dà in uso ai propri lavoratori).

 

L’INFORTUNIO

Mario, lavoratore interinale, stava svolgendo le sue mansioni di manutentore per le attività di pulizia e rimozione dei residui di vetro sul nastro trasportatore di una macchina presso la ditta Alfa.

La punta di un guanto è rimasta impigliata tra il rullo e il nastro, ha causato la cattura dal rullo della mano sinistra e il conseguente trascinamento del corpo dell’operatore.

Mario ha subito lesioni da schiacciamento della mano sinistra, da cui è derivata l’amputazione della mano e parte dell’avambraccio.

 

COME SONO ANDATE LE COSE?

Per svolgere il suo lavoro Mario è salito attraverso una scala di metallo sulle travi in ferro che sorreggevano il nastro; ha sollevato con la mano destra la gomma che fungeva da protezione al rullo, e con la sinistra ha iniziato a eliminare i pezzi di vetro.

Tutto questo a macchina in movimento, tant’è che sono stati i colleghi di Mario ad arrestare la macchina mediante il pulsante di emergenza, non appena hanno udito le sue urla.

 

L’ANALISI PER LA RICERCA DELLE RESPONSABLITÀ

Questo tragico infortunio si poteva evitare?

Ecco cosa è emerso: 

  1. Il nastro trasportatore era dotato di un carter metallico con la funzione di impedire il contatto accidentale tra il corpo dell’operatore e le parti meccaniche in movimento

▶ Fabbricante presumibilmente non responsabile 

  1. Il carter aveva subito un’alterazione consistente in un’apertura chiusa con un pezzo di gomma fissata con una barretta metallica; l’alterazione non è stata effettuata da Mario

▶ Fabbricante non responsabile

▶ Mario presumibilmente non responsabile

▶ Azienda acquirente/Datore di lavoro presumibilmente responsabile  

  1. Mario si è avvicinato al rullo in movimento senza arrestare la macchina, come invece prescritto dalle istruzioni

▶ Fabbricante non responsabile

▶ Mario presumibilmente responsabile per condotta abnorme

▶ Azienda acquirente/Datore di lavoro presumibilmente responsabile  

  1. Mario ha usato una semplice pistola ad aria compressa anziché il previsto tubo di gomma lungo 1 metro (che sarebbe servito ad evitare qualunque contatto diretto con gli arti), come invece prescritto dalle istruzioni

▶ Fabbricante non responsabile

▶ Mario presumibilmente responsabile per condotta abnorme

▶ Azienda acquirente/Datore di lavoro presumibilmente responsabile

  1. Spesso le operazioni di pulizia venivano fatte a macchinario in movimento, nonostante fosse prescritto che le operazioni di pulizia dovessero avvenire a macchinario fermo

▶ Fabbricante non responsabile

▶ Mario presumibilmente non responsabile

▶ Azienda acquirente/Datore di lavoro responsabile.

 

Come è possibile che l’operatore Mario possa passare dall’essere probabilmente responsabile a non esserlo, o viceversa?

 

LA CONDOTTA ABNORME DEL LAVORATORE

La Legge dice che la condotta abnorme di un lavoratore si concretizza nel momento in cui egli si comporta in modo anomalo totalmente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, tenendo un comportamento del tutto strano, imprevedibile e non ipotizzabile, al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Un comportamento abnorme inoltre necessita l’attivazione di un rischio spropositato ed esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

La condotta abnorme del lavoratore libera dalla responsabilità il Datore di lavoro!

Essa infatti esclude il nesso di causalità tra la condotta omissiva dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale subito dal lavoratore. 

MARIO HA DUNQUE TENUTO UNA CONDOTTA ABNORME?

Nel caso di Mario si è accertato che non si è trattato di una condotta abnorme.

Il rischio infatti che si è concretizzato nel suo tragico infortunio non è da intendersi esorbitante o diverso da quello connesso ai compiti che gli erano stati affidati: 

  • Le operazioni di pulizia erano spesso compiute da tutti gli operatori a macchinario in movimento
  • L’alterazione del rullo trasportatore con aumento del rischio da contatto non è stata effettuata da Mario
  • Sollevare la gomma di protezione a macchina in movimento era una prassi scorretta ed elusiva posta in essere per ottenere una pulizia più efficace
  • L’uso della pistola ad aria compressa era del tutto prevedibile e attivava un rischio tipico del luogo di lavoro
  • Il sistema della sicurezza approntato dal Datore di lavoro presenta evidenti criticità.

Seppur Mario abbia tenuto un comportamento imprudente, la sua condotta non è qualificabile come abnorme (cioè eccentrica rispetto all’area di rischio che il Datore di lavoro è chiamato a governare), e quindi non esclude la responsabilità del Datore di lavoro/Azienda acquirente della macchina che, tra le altre cose, è invece tenuto a verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza di macchine e attrezzature date in dotazione ai propri lavoratori.

 

GLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO/AZIENDA ACQUIRENTE

Quali sono allora questi obblighi?

Sebbene si sia passati da un modello incentrato sulla figura del Datore di lavoro come vigilante assoluto sulla sicurezza dei lavoratori, ad un modello più collaborativo in cui gli obblighi sono ripartiti anche sui lavoratori che sono tenuti ad “agire con diligenza, prudenza e perizia”, tra gli obblighi di chi acquista una macchina e la dà in dotazione ai propri lavoratori resta fondamentale: 

  • Fornire ai propri lavoratori attrezzature e macchinari conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e tutela della Salute (RESS)
  • Garantire l’eliminazione dei difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori
  • Vigilare, attuando un sistema di controllo effettivo e adeguato rispetto alle prassi elusive dei lavoratori di cui è a conoscenza, sull’esatta osservanza delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza dei lavoratori
  • Vietare l’instaurarsi di prassi operative pericolose
  • (trovi altri obblighi qui).

Ricordiamo che acquistare una macchina priva di Manuale d’uso e avvertenze (Istruzioni) o della Documentazione tecnica significa già di per sé venir meno ad un obbligo in materia di sicurezza da parte dell’Azienda acquirente/Datore di lavoro.

 

CONCLUSIONI

Con l’incidente sul lavoro di Mario si è vista ancora una volta la fondamentale importanza dell’avvicendarsi dei fatti, oltre al riscontro su quali obblighi siano stati elusi partendo a investigare da: 

  1. il Fabbricante della macchina
  2. l’Azienda acquirente/Datore di lavoro
  3. l’Operatore vittima dell’infortunio.

Tanti sono i fattori che a colpo d’occhio possono far sembrare una figura responsabile quando invece non lo è. Di certo far fronte in modo competente ai propri obblighi garantisce una tutela maggiore…

 

Questo tema è complesso e scottante, se necessiti di una consulenza contattaci o vieni a trovarci!