UN CLASSICO DEL NATALE: LA MARCATURA CE CONTRAFFATTA DEI GIOCATTOLI
Il Natale è alle porte, e con lui un classico che lo contraddistingue: la vendita di giocattoli con marcatura CE contraffatta.
Che si tratti di macchine e impianti industriali o di pupazzi e trenini, ai fini della sicurezza cambia poco:
produttori e distributori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
Si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.
Alcuni tipi di prodotti come nel caso di macchine, impianti o dispositivi rientrano nel campo di applicazione di direttive di riferimento (in questo caso la Direttiva 2006/42/CE Macchine) che obbligano i costruttori ad apporre la marcatura CE sui propri prodotti attraverso la dichiarazione di conformità CE che ne attesta la rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza richiesti.
Anche i giocattoli e i prodotti progettati per essere utilizzati da bambini fino a 14 anni rientrano nel campo di applicazione di una direttiva specifica (la direttiva 2009/48/CE) che ne sancisce sia i requisiti essenziali che quelli specifici di sicurezza, e obbliga il produttore all’emissione della dichiarazione CE di conformità e all’apposizione della marcatura CE.
È bene chiarire che la marcatura CE non attesta la qualità di un prodotto, bensì la sua sicurezza:
è stata infatti istituita dalla legislazione comunitaria per garantire un elevato livello di tutela della salute del consumatore, introducendo al contempo obblighi generali per fabbricanti e distributori in materia di controllo sicurezza dei propri prodotti.
Il logo CE deve essere impresso in modo visibile, leggibile e indelebile e la sua rappresentazione grafica CE (che rispetta dimensioni, proporzioni e spazi ben precisi) deve essere riportata sul prodotto, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento in modo da consentirne la commercializzazione nell’Unione Europea.
E per le altre tipologie di prodotti?
Per tutti i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione di alcuna direttiva specifica si utilizza la direttiva 2001/95/CE che ne sancisce i requisiti essenziali di sicurezza generale. I suoi principi valgono per tutti i prodotti, anche quelli con obbligo di Marcatura CE, poiché al fabbricante è richiesto di procedere ad una dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza con procedura del tutto simile a quella prevista dalle altre direttive, ma senza l’obbligo di apporre la marcatura CE ai prodotti.
Qualsiasi sia la tipologia di prodotti commercializzati nell’Unione Europea occorre ricordare che l’obiettivo è tutelare la sicurezza e la salute di chi li utilizza:
seguire le norme per rispettare le direttive europee è sempre la scelta migliore, soprattutto se si ricorda che una marcatura CE contraffatta o la mancata conformità ai requisiti di sicurezza, definiscono un prodotto non solo come difettoso ma anche pericoloso, con conseguente possibile ritiro dal mercato.
Ph: Pixabay.com