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GRAVI LESIONI PERSONALI CON UNA GRU, MA IL LAVORATORE È UNA PARTITA IVA: CHI È RESPONSABILE?

GRAVI LESIONI CON UNA GRU MA IL LAVORATORE È UNA PARTITA IVA - CHI È RESPONSABILE

 

Ecco un altro caso, il lavoratore Mario è stato coinvolto in un ennesimo grave incidente durante l’uso di un macchinario.

 

IL FATTO

Mario è un libero professionista, montatore di gru con esperienza pluriennale, titolare di una ditta individuale tramite la quale presta la propria attività lavorativa a diverse aziende.

Mentre era intento a svolgere per la ditta Alfa operazioni di smontaggio dell’attrezzatura pertinente a una gru per spostarla all’interno dell’area di cantiere, Mario è rimasto schiacciato tra la gru e il mezzo di sollevamento riportando gravi lesioni personali.

 

COME SONO ANDATE LE COSE

Le indagini hanno accertato che Mario era solito sollevare la gru utilizzando muletto, catene e timone, ma che quest’ultimo non fosse quel giorno presente in loco sul cantiere poiché non era stato recuperato presso la sede della ditta Alfa.

Eppure la gru aveva in dotazione martinetti idraulici, timone e il Manuale di istruzioni che indicava la procedura corretta del suo spostamento attraverso l’uso di questa attrezzatura.

Mario dunque, per svolgere le proprie mansioni, si è avvalso di strumenti non adeguati e non regolamentari, e ha messo a repentaglio la propria incolumità:

si è trattato di una sua autonoma e scriteriata iniziativa a procedere in violazione del Manuale di Istruzioni?

In realtà no, infatti è stato accertato che Mario fosse solito procedere senza l’uso dei martinetti così come gli era stato indicato da un dipendente della ditta Alfa durante le prime settimane di lavoro.

  

DI CHI È LA RESPONSABILITÀ?

Questa volta Mario non è un lavoratore dipendente, ma autonomo.

O meglio, svolge un’attività formalmente autonoma, ma di fatto subordinata alle direttive e alle scelte delle aziende che gli commissionano di volta in volta il lavoro.

In questo specifico caso il suo lavoro era subordinato alle indicazioni fornite dalla ditta Alfa che gli forniva anche tutti gli strumenti da utilizzare durante il lavoro, nonché il mezzo di locomozione da usare per recarsi in cantiere e durante le attività lavorative.

Il Giudice ha dichiarato la responsabilità colposa del Legale Rappresentate della ditta Alfa nei confronti del lavoratore Mario, per i seguenti motivi: 

❌ Aver violato gli obblighi di sicurezza, tutela e vigilanza previsti dalla normativa antinfortunistica

❌ Non aver fornito al lavoratore attrezzature idonee

❌ Non aver verificato la presenza di tutti i dispositivi di sicurezza

❌ Non aver verificato il rispetto delle corrette procedure di utilizzazione delle attrezzature da parte del lavoratore

❌ Non aver fornito le istruzioni relative a ogni evenienza anche di carattere tecnico.

 

Il titolare della ditta Alfa è stato dunque allineato agli obblighi del Datore di lavoro nonostante Mario non fosse un lavoratore dipendente. Come mai?

Secondo il D.Lgs. 81/2008 la definizione di Datore di lavoro attribuisce rilievo all’assetto organizzativo concreto del lavoro:

infatti le qualifiche di Lavoratore e Datore di lavoro si basano su criteri di soggezione del lavoratore alle scelte dell’organizzazione, sulla mancanza di autonomia del lavoratore nell’organizzazione e nell’espletamento delle mansioni lavorative.

Il Legale Rappresentante della ditta Alfa è dunque risultato titolare di una posizione di supremazia e di garanzia nei confronti di Mario, dalla quale discendevano gli obblighi posti dalla normativa antinfortunistica a carico del Datore di lavoro (e del Committente ai sensi dell’art. 71 T.U.), e come tale avrebbe dovuto: 

✅ Vigilare sul corretto adempimento delle operazioni da parte di Mario, e non consentire la scorretta ma abituale procedura

✅ Impartire una corretta formazione e istruzione a Mario secondo le modalità di utilizzo dei macchinari stabilite nel Manuale d’uso, oltre che verificarne la comprensione.

 

CONCLUSIONI

In questa ennesima grave vicenda i giudici hanno valutato che la causa dell’infortunio non fosse da ricondurre a un comportamento abnorme o scriteriato del lavoratore, bensì a una condotta colposa omissiva del Datore di lavoro senza la quale l’evento dannoso non si sarebbe verificato. 

IMPORTANTE

L’azienda che acquista un macchinario e lo mette a disposizione dei propri lavoratori per svolgere le proprie mansioni (dipendenti o autonomi che siano) è tenuta, tra gli altri obblighi, a fornire ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità.

  

I casi visti in questi anni mostrano esempi di ogni tipo: spesso il Manuale di istruzioni è presente e correttamente redatto ma non viene usato per formare il personale (come in questo caso), a volte invece il Manuale è lacunoso, altre volte il Manuale addirittura manca.

Non pensare che solo il Fabbricante sia legato da un filo diretto al Manuale di Istruzioni, anche le Aziende che acquistano macchine (e le danno in uso ai lavoratori) lo sono, e il caso riportato oggi lo dimostra ampiamente.

 

Hai dubbi sul da farsi col Manuale di istruzioni delle tue macchine?

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Ph: Pixabay.com