Una macchina elevatrice con braccio telescopico esteso a 15 mt di altezza, una piattaforma mobile montata su di esso ed un perno di fissaggio mancante: due addetti sono precipitati procurandosi gravissime lesioni l’uno, decedendo l’altro.
La prima cosa che un giudice chiede è
“Si poteva evitare?”
In questo caso sono stati chiamati a rispondere:
📌 I progettisti e costruttori della macchina, per la presunta mancata rispondenza alle disposizioni comunitarie della macchina operatrice e della piattaforma estensibile, e la presunta assenza di valutazione dei rischi connessi all’uso delle stesse
📌 I responsabili della società che ha certificato la macchina, per la presunta mancata considerazione e valutazione dei medesimi rischi di cui per i costruttori
📌 Il proprietario e locatore della macchina, per la presunta omissione di verifica che le persone a cui la macchina era stata affidata fossero formate e informate sui rischi connessi all’utilizzo e al montaggio, con particolare riferimento al fissaggio della piattaforma/cesta alla base/zattera posta sul braccio elevatore.
La causa accertata di questo grave incidente è stata:
❌ il mancato fissaggio della piattaforma alla zattera che la sosteneva (e dalla quale si è staccata) tramite perno di ancoraggio con chiusura a catena, aggravato dal tipo di manovra operata dal macchinista, che ha azionato la piattaforma nella massima estensione e rotazione con conseguente sbilanciamento tale da determinarne il ribaltamento.
Sembra un caso simile a tanti altri, invece stavolta costruttori, certificatori e locatori hanno smentito la presunzione delle accuse, dimostrando di aver adempiuto agli obblighi di legge:
✔ la macchina noleggiata era corredata da manuali di uso e manutenzione con l’avvertimento di leggere attentamente le istruzioni
✔ gli obblighi informativi sulla indispensabilità del fissaggio della cesta tramite perno sono stati assolti sia tramite gli avvisi contenuti nel Manuale di istruzioni, sia mediante allocazione di specifico adesivo sul pulpito di comando della macchina, tramite cui si avvertiva l’utilizzatore di consultare il Manuale di istruzioni prima di eseguire qualsiasi operazione
✔ il manuale di istruzioni del montaggio prescriveva correttamente di inserire un perno di ancoraggio con chiusura per fissare la cesta alla zattera che la sosteneva, trattando il montaggio di questo pezzo come attività preliminare e indispensabile non solo in relazione alle modalità di aggancio, ma soprattutto nel fornire avviso all’utente di procedere a questa operazione prima di utilizzare l’attrezzatura. Il perno infatti non era da considerarsi come componente di sicurezza della macchina, bensì come elemento strutturale di ancoraggio e fissaggio tra le parti
✔ gli obblighi di sicurezza sono stati espletati in sede di analisi dei rischi e di progettazione delle parti mobili in relazione al rischio da ribaltamento, prevedendo come adeguato presidio a tale rischio l’uso di un perno con le caratteristiche di quello realizzato dal progettista costruttore. A tal proposito gli esperimenti fatti eseguire sul macchinario hanno escluso il rischio di ribaltamento in qualsiasi condizione di manovra in presenza del perno di fissaggio tra la piattaforma e la zattera
✔ meno di un anno prima dell’infortunio la verifica del Mise aveva confermato la conformità della macchina alle norme di sicurezza proprio con riferimento al sistema di sospensione dell’attrezzatura alla zattera, a dimostrazione della corretta valutazione della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza.
Su chi è ricaduta quindi la responsabilità?
Una volta ritenuto non superabile il dubbio che il mancato inserimento del perno fosse addebitabile alla fase di montaggio avvenuta dopo la consegna della macchina da parte del locatore, la responsabilità è ricaduta sull’addetto superstite, in quanto responsabile non solo della ditta locataria ma anche del montaggio stesso della macchina.
Un altro grave incidente si poteva evitare, ma stavolta chi doveva occuparsi della sicurezza dei propri prodotti l’ha fatto.
Seguendo le norme e rispettando le leggi di riferimento i costruttori possono stare sereni.
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