By Sara Mazzotti on Wednesday, 23 June 2021
Category: Blog

PER UN DITO SCHIACCIATO, UN VASO DI PANDORA SCOPERCHIATO


Stavolta occorre un certo livello di concentrazione per capire come sono andate le cose.

Quando suggeriamo ai fabbricanti di macchine di fare le cose fatte bene e seguendo la legge, lo facciamo non solo perché ne siamo convinti ma perché ormai è statistico che, molto spesso, quando si verifica un incidente accanto alle macchine


❌ emerge che si poteva evitare

❌ si scoperchiano vasi di Pandora con successivo effetto domino che vanno a frantumare la vita non solo della vittima (e dei suoi familiari nei casi molto gravi), ma anche del fabbricante stesso.

Quel che rimane da fare per lui, a quel punto, è assumersi le proprie responsabilità e… pagare:
umanamente, professionalmente ed economicamente.
 

L’INFORTUNIO

Andiamo con ordine e inquadriamo la situazione, partendo dall’epilogo:

Mario, dipendente dell’azienda B, ha subito lo schiacciamento del pollice della mano mentre lavorava su di una macchina per eseguire la curvatura/piegatura di uno scatolato in alluminio; mentre manteneva con la mano il pezzo contro la morsa laterale, la macchina si è messa in movimento comandata da un collega causandogli lo schiacciamento del dito.

 

LA MACCHINA

La macchina in questione è quella che gli addetti al settore chiamano linea, cioè un insieme di macchine collegate tra loro, composto da due pezzi:

◼ una curvatrice universale, che è una macchina

◼ un attrezzo di curvatura collegato alla curvatrice universale, da ritenersi una quasi-macchina poiché per il suo funzionamento necessita di essere accorpato ad un’altra macchina.

 



 

I SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti in questa vicenda sono:

◼ l’azienda A, produttrice della semi-macchina attrezzo di curvatura

◼ l’azienda B, che ha acquistato l’attrezzo di curvatura dall’azienda A, l’ha accorpato ad una curvatrice universale, rendendolo così parte integrante del macchinario

◼ Mario, dipendente dell’azienda B, al quale è stata messa a disposizione per svolgere il proprio lavoro la linea formata dai pezzi di cui sopra e che ha causato il suo infortunio al dito.

 

I FATTI EMERSI

A seguito dell’incidente occorso a Mario, le indagini hanno fatto emergere una situazione complessa ed ingarbugliata, scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora con conseguente effetto domino. Questo quanto è stato constatato:

◼ la semi-macchina attrezzo di curvatura è stata venduto dall’azienda A all’azienda B senza dispositivi di sicurezza
◼ la macchina curvatrice universale

🔶 è stata venduta anch’essa dall’azienda A all’azienda B

🔶 è stata venduta in assenza di barriere fisse e/o mobili di delimitazione dello spazio circostante, il che la rendeva già di per sé un’attrezzatura non idonea e incompleta

🔶 poteva essere dotata di un sistema di sicurezza (formato da barre optoelettroniche verticali e da protezioni fisse perimetrali posteriori e laterali) che l’azienda B non ha mai montato, pur avendole previste nel proprio DVR e acquistate da un fornitore diverso dall’azienda A

◼ la macchina costituita dall’insieme dei due pezzi di cui sopra, seppur di proprietà dell’azienda B, era ubicata nei locali dell’azienda A ed utilizzata sia dai dipendenti dell’azienda A che dai dipendenti dell’azienda B, dando così origine ad un rischio di interferenza che non è stato valutato dall’azienda A

◼ l’azienda A e l’azienda B costituiscono di fatto un’unica realtà imprenditoriale operante all’interno dello stesso stabilimento, ove peraltro l’azienda A è controllata al 100% dall’azienda B.

 



 

IL PARERE DEI GIUDICI

Alla luce di quanto emerso la posizione del fabbricante azienda A (che poteva inizialmente apparire più blanda avendo fornito solo una semi-macchina, rispetto a quella dell’acquirente azienda B che aveva messo a disposizione del proprio lavoratore Mario una linea non conforme ai requisiti di sicurezza richiesti) si è aggravata notevolmente:

CONDANNA PER REATO DI LESIONI COLPOSE

❌ per aver venduto all’azienda B un macchinario non conforme e incompleto, non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

❌ essendo stata venduta all’azienda B non solo la quasi-macchina attrezzo di curvatura ma anche la macchina curvatrice universale, la linea che è risultata dall’assemblaggio dei due pezzi di fatto è risultata PRIVA di

🔶 marcatura CE

🔶 manuale di uso e manutenzione

🔶 collaudo finale

🔶 protezioni adeguate nella zona di caricamento e, l’unica protezione autonoma esistente (barriere optoelettroniche verticali), non sarebbe stata in grado di rilevare la presenza di una persona all’interno dell’area di lavoro (come accertato da una consulenza tecnica che ha dimostrato come la consolle di comando mobile si trovasse anch’essa all’interno dell’area coperta dalle barriere ottiche e quindi il ciclo potesse essere avviato da un secondo operatore).

❌ per non aver adeguatamente valutato nel Documento di Valutazione del Rischio  (in cui non si è proprio fatto cenno) l’evidente rischio interferenziale consentendo ugualmente, all’interno dei propri spazi, l’uso del macchinario non conforme ai dipendenti dell’azienda B, ed ai propri dipendenti, senza avere riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni aziendali che può essere una fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori.

 

CONCLUSIONE

L’assemblaggio di una macchina con una quasi-macchina dà origine ad una linea, ovvero un insieme di macchine collegate tra loro, che necessita di una marcatura CE propria e quindi di un Fascicolo Tecnico, una Valutazione del rischio macchina, un Manuale di istruzioni e manutenzione e una Dichiarazione CE di conformità aggiuntivi, attestanti la conformità ai Requisiti Essenziali di sicurezza e di tutela della Salute (RESS) della linea.

 

A chi spetta provvedere a questo iter certificativo aggiuntivo?

Spetta a chi ha ingegnerizzato l’insieme delle due macchine ovvero, in base agli accordi presi con l’acquirente ed alle sue esigenze, provvedere alla marcatura CE aggiuntiva potrebbe essere in capo ad uno dei seguenti soggetti:

◼ direttamente all’acquirente
◼ a uno dei produttori dei pezzi della linea
◼ a un consulente esterno come noi, oppure come la nostra collegata 3p Safety.

 
Alla fine dunque, non si è giudicato il fabbricante Azienda A per la fornitura soltanto della quasi-macchina attrezzo di curvatura venduta senza dispositivi di sicurezza, bensì per quella complessivamente assemblata e formata dai due pezzi (attrezzo di curvatura e curvatrice universale, entrambi prodotti e venduti dall’azienda A all’azienda B), priva di tutto ciò che abbiamo visto sopra, Documentazione tecnica compresa.

Il Giudice ha ritenuto quindi impossibile non considerare la linea che ne è scaturita, la quale imponeva al costruttore di assicurare che venissero rispettati i RESS delle direttive di riferimento (es. Direttiva Macchine 2006/42/CE) non solo singolarmente per la macchina e per la semi-macchina, ma anche di insieme per la linea.

 

Come sempre, alla fine di queste vicende, viene spontaneo chiedersi: ne valeva la pena?

 
Ph: pixabay.com