La direttiva 2014/68/UE PED (Pressure Equipment Directive – Attrezzature a Pressione) è una legge europea che disciplina l’immissione sul mercato di attrezzature a pressione (e insiemi), in particolare quelle progettate per contenere gas o liquidi ad una pressione superiore a quella atmosferica, cioè sottoposti a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Alcuni esempi di attrezzature a pressione sono:
- Caldaie
- Serbatoi
- Recipienti
- Autoclavi
- Compressori
- Reattori
- Tubazioni destinate al trasporto di fluidi
- Valvole di non ritorno.
Gli obiettivi principali della direttiva PED sono:
✅ garantire la libera circolazione delle attrezzature a pressione all'interno dell'Unione Europea
✅ garantire un elevato livello di sicurezza.
Per fare questo stabilisce i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) che devono essere rispettati dagli operatori economici identificati (Fabbricanti, Importatori, Distributori) prima che queste tipologie di prodotti siano introdotte sul mercato europeo:
regole non solo per la progettazione e fabbricazione ma anche per l’installazione e uso delle attrezzature a pressione (come le istruzioni per l'installazione e uso e informazioni di sicurezza) affinché tali prodotti siano considerati conformi e sicuri (Allegato I).
ATTENZIONE
A seconda della categoria di attrezzatura a pressione, i requisiti di valutazione della conformità variano.
(Allegato II e Allegato III).
La Direttiva 2014/68/UE sostituisce la precedente Direttiva 97/23/CE, e si applica a una vasta gamma di settori industriali che utilizzano attrezzature a pressione come l'industria chimica, l'industria petrolifera, il settore alimentare e il settore energetico.
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PED
La direttiva PED si applica alle attrezzature a pressione nuove, ma anche a quelle soggette a modifiche o riparazioni significative; copre recipienti a pressione metallici e non metallici, tubazioni a pressione, valvole di sicurezza e altri accessori collegati ai recipienti a pressione (Capo 1, Articolo 1).
Per Attrezzature a pressione e Recipienti in particolare si intende
1. «attrezzature a pressione»: recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;
2. «recipiente»: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti;
(Capo 1, Articolo 2)
Data la vastità e varietà di questo tipo di attrezzature, la direttiva PED:
- divide in gruppi le attrezzature a pressione (Capo 3, Articolo 13)
- Gruppo 1, che comprende sostanze e miscele come esplosivi instabili, gas infiammabili, gas comburenti, liquidi e solidi piroforici, sostanze o miscele auto-reattive ecc.
- Gruppo 2, sostanze e miscele non elencate nel Gruppo 1
- le classifica in categorie secondo criteri di pericolo crescente (Allegato II)
- Categoria I, livello di pericolo più basso
- Categoria II
- Categoria III
- Categoria IV, livello di pericolo più alto
- associa una procedura di valutazione della conformità diversa a ogni categoria, per dimostrare che le attrezzature a pressione rispettano i requisiti di sicurezza RES specifici del grado di pericolo corrispondente (Capo 3, Articolo 14) e consentire la conseguente apposizione della marcatura CE. Tali procedure prevedono il controllo interno del fabbricante e/o l'intervento di un organismo notificato, e sono implementate attraverso l'uso di appositi Moduli di valutazione della conformità, documenti standardizzati che forniscono un quadro per la valutazione e la verifica dell’attrezzatura a pressione, e specificano i criteri e le informazioni richieste per dimostrare la conformità del prodotto; vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto come ad esempio il modulo A (verifica interna del fabbricante), il modulo B (verifica tramite organismo notificato) e il modulo H (verifica specifica per categorie particolari di recipienti) (Allegato III).
I FOCUS DELLA DIRETTIVA 2014/68/UE
La Direttiva PED si focalizza su diversi aspetti riguardanti la sicurezza delle attrezzature a pressione, tra i quali:
1. Progettazione sicura e requisiti tecnici, richiede che le attrezzature a pressione siano progettate e costruite in modo sicuro, tenendo conto di requisiti tecnici come la pressione massima di esercizio, il volume, i materiali utilizzati, le sollecitazioni termiche, la resistenza alla corrosione e altri aspetti che potrebbero influire sulla sicurezza dell’attrezzatura
2. Materiali conformi, richiede l'uso di materiali che soddisfino determinati requisiti di resistenza meccanica, resistenza alla corrosione e altre caratteristiche pertinenti
3. Procedure di fabbricazione e controllo di qualità, richiede l'implementazione di procedure di fabbricazione e controllo di qualità per garantire che le attrezzature a pressione siano costruiti in conformità ai requisiti specificati; ciò può includere l'adozione di piani di saldatura qualificati, l'ispezione visiva, le prove non distruttive e altre procedure di controllo
4. Valutazione delle prove e degli organismi notificati, stabilisce procedure per la valutazione delle prove sulle attrezzature a pressione che possono essere effettuate da laboratori accreditati o da organismi notificati (gli organismi notificati sono enti designati dagli Stati membri dell'UE per eseguire la valutazione della conformità dei recipienti a pressione secondo le procedure specificate dalla direttiva)
5. Marcatura CE, stabilisce che le attrezzature a pressione conformi alla direttiva devono essere marcati con la marcatura CE, la quale indica che il prodotto è conforme ai RESS e consente la libera circolazione all'interno del mercato unico europeo
6. Sorveglianza del mercato e sanzioni, prevede la sorveglianza del mercato da parte delle autorità competenti degli Stati membri per garantire che le attrezzature a pressione messe in commercio rispettino i requisiti di sicurezza e ciò può includere campionamenti, ispezioni e verifiche dei documenti; in caso di non conformità, possono essere adottate sanzioni appropriate per garantire la sicurezza dei recipienti a pressione presenti sul mercato
7. Cooperazione internazionale, prevede la cooperazione tra gli Stati membri e promuove l'armonizzazione delle norme tecniche a livello internazionale; ciò facilita il commercio internazionale delle attrezzature a pressione e assicura un livello uniforme di sicurezza.
Come si può notare i focus della direttiva si concentrano sulla prevenzione di incidenti e sulla garanzia di un elevato livello di sicurezza per le persone coinvolte.
ATTENZIONE
Sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva PED 2014/68/UE le attrezzature che ricadono nel campo di applicazione della direttiva Macchine 2006/42/CE
(Capo 1, Articolo 1)
GLI OBBLIGHI PER I FABBRICANTI DI ATTREZZATURE A PRESSIONE
I Fabbricanti di attrezzature a pressione hanno diversi obblighi da rispettare per garantire la conformità dei loro prodotti, tra i quali:
1. Valutazione della conformità, il Fabbricante è responsabile di effettuare una valutazione della conformità dell’attrezzatura a pressione, e ciò implica verificare che il prodotto soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza RES stabiliti dalla direttiva; come visto prima la valutazione può coinvolgere la progettazione, la fabbricazione, l'installazione e l'uso del recipiente e può comprendere una valutazione dei rischi
2. Documentazione tecnica, il Fabbricante deve preparare una documentazione tecnica completa che dimostri la conformità dell’attrezzatura a pressione ai requisiti di sicurezza RES della direttiva; deve contenere informazioni dettagliate sulla progettazione, i calcoli, i disegni, i rapporti di prova, le istruzioni di montaggio e uso, e deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’attrezzatura è stata immessa sul mercato
3. Applicazione di norme armonizzate, il Fabbricante dovrebbe fare riferimento alle norme tecniche armonizzate pertinenti per dimostrare la conformità dell’attrezzatura a pressione; l'applicazione delle norme armonizzate offre una presunzione di conformità ai requisiti della direttiva
4. Dichiarazione di conformità UE, i Fabbricanti devono redigere una Dichiarazione di conformità UE che attesti che l’attrezzatura a pressione soddisfa i requisiti di sicurezza RES della direttiva; deve essere tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza dell'Unione Europea per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l’attrezzatura è stata immessa sul mercato
5. Marcatura CE, se l'attrezzatura a pressione rispetta i requisiti di sicurezza RES della direttiva il Fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto, indicante che è conforme alle disposizioni di sicurezza dell'UE; il Fabbricante è inoltre responsabile di garantire che la marcatura CE sia apposta correttamente e in conformità alle norme specifiche
6. Sorveglianza di mercato, il Fabbricante è tenuto a collaborare con le autorità competenti durante le attività di sorveglianza del mercato fornendo informazioni, partecipando a ispezioni o rispondendo a richieste di dati o campioni
7. Designazione dell'organismo notificato, se la valutazione della conformità ne richiede l'intervento, il Fabbricante deve designare un organismo notificato competente per condurre l'attività di valutazione; l'organismo notificato svolgerà un ruolo di supervisione e verifica nel processo di conformità dell’attrezzatura a pressione
8. Aggiornamenti e controllo della conformità, il Fabbricante è responsabile di monitorare costantemente l'attrezzatura a pressione durante il ciclo di vita del prodotto per garantire che mantenga la conformità ai requisiti di sicurezza RES; in caso di modifiche o riparazioni significative, potrebbe essere necessaria una nuova valutazione della conformità.
L'adempimento di questi obblighi da parte del Fabbricante è fondamentale per garantire che le attrezzature a pressione messe in commercio siano conformi alla direttiva, e siano sicure per il loro utilizzo.
LE ISTRUZIONI E LA DIRETTIVA PED
Tra la Documentazione Tecnica che il Fabbricante è obbligato a redigere dalla direttiva PED, figurano anche le Istruzioni e le informazioni di sicurezza:
“7. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all’allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3 siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all’articolo 4, paragrafo 3, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.”
(Capo 2, Articolo 6)
“[…]
1.1 Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili
(Allegato I)
[…]
3.4. Istruzioni operative
a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove pertinente, da un foglio illustrativo destinato all’utilizzatore, contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda:
— il montaggio, compreso l’assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione,
— la messa in servizio,
— l’impiego,
— la manutenzione e le ispezioni da parte dell’utilizzatore.
b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell’attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l’identificazione della serie, e deve essere corredato, all’occorrenza, della documentazione tecnica nonché dei disegni e dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni.
c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l’attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3.”
(Allegato III).
Per noi è molto importante sottolineare questo aspetto, per consolidare anche una volta l’importanza della Manualistica tecnica nella Documentazione Tecnica di prodotto obbligatoria per Legge.
CONCLUSIONI
Anche la direttiva 2014/68/UE PED è una fonte indispensabile di prescrizioni e informazioni per garantire l’immissione sul mercato europeo di prodotti considerati sicuri, cioè rispondenti ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) stabiliti dalle leggi europee.
Come visto, le tipologie di attrezzature a pressione sono varie e ciascuna porta con sé un grado di rischio e pericolo che deve essere adeguatamente valutato prima di immettere i prodotti sul mercato, attraverso apposite procedure di Valutazione della conformità che danno accesso alla conseguente apposizione della marcatura CE.
Questi e altri obblighi sono in capo al Fabbricante che, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione dei propri prodotti a pressione, si trova nella posizione migliore per svolgere quanto richiesto per assicurare conformità ai RES richiesti.