Ancora una volta saranno indagini e tempo a dare risposta ad un fatto che ha riportato di nuovo tragicamente alla ribalta il tema della sicurezza.
Veicolo di morte questa volta non è stata una macchina bensì un impianto, nello specifico un impianto a fune per il trasporto di persone: la funivia Stresa-Mottarone.
La ricostruzione di questa tragedia che ha lasciato tutti in uno profondo sgomento, vede una delle cabine della funivia in salita giungere a pochi metri dalla cima e, tutto d’un tratto, scivolare verso valle fino al penultimo traliccio dal quale si è poi sganciata rovinando al suolo, causando la morte di 14 persone ma lasciando fortunatamente in vita il piccolo Eitan di 5 anni, unico superstite.
Ciò che sembra essere stato ricostruito nelle prime ore di indagini è che il grave incidente sia stato causato dalla rottura della fune trainante e al contempo dal mancato funzionamento dei freni di emergenza, che avrebbero dovuto bloccare il funzionamento dell’intero impianto chiudendo immediatamente le ganasce.
Impianto che peraltro dalle prime evidenze pare avesse passato, solo qualche mese prima e senza riscontro di criticità né anomalie, i regolari controlli previsti dalla legge così come quelli da svolgersi quotidianamente, prima dell'apertura al pubblico dell'impianto.
LA LEGISLAZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A FUNE
La legge di riferimento per questo tipo di impianti era inizialmente la direttiva europea 2000/9/CE che definiva principi e requisiti di sicurezza degli impianti a fune progettati, costruiti, messi in servizio e gestiti allo scopo di trasportare persone.
La direttiva è stata successivamente abrogata dal regolamento UE 2016/424 poiché si è valutato fosse necessario modificare alcune disposizioni, dando chiarezza ed aggiornamento in particolar modo al campo di applicazione e alla valutazione di conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza.
Per sottosistema si intende un sistema elencato nell'allegato I del regolamento, destinato ad essere installato in un impianto a fune sia singolarmente che in combinazione con altri:
1️⃣ Funi e attacchi di funi
2️⃣ Argani e freni
3️⃣ Dispositivi meccanici:
3.1. Dispositivi di tensione delle funi
3.2. Meccanismi delle stazioni
3.3. Meccanica di linea
4️⃣ Veicoli:
4.1. Cabine, sedili o dispositivi di traino
4.2. Sospensione
4.3. Carrelli
4.4. Collegamenti con la fune
5️⃣ Dispositivi elettrotecnici:
5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza
5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione
5.3. Dispositivi parafulmini
6️⃣ Dispositivi di soccorso:
6.1. Dispositivi di soccorso fissi
6.2. Dispositivi di soccorso mobili.
Per componente di sicurezza si intende ogni componente di attrezzature o qualsiasi dispositivo concepito per essere installato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di svolgere una funzione di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza o la salute dei passeggeri, del personale di servizio o dei terzi.
Nel caso della tragedia della funivia del Mottarone occorre verificare se rientri o meno nell’ambito di applicazione di tale regolamento, poiché si tratta di un impianto messo in servizio nel 1970, perciò prima del 1 gennaio 1986 e potrebbe essere un impianto classificato come appartenente al patrimonio storico o culturale, e quindi non contemplato dal regolamento UE 2016/424.
IL REGOLAMENTO UE 2016/424 – IMPIANTI A FUNE
Gli obiettivi del regolamento sono i seguenti:
🔸 assicurare che gli impianti a fune soddisfino requisiti che offrano un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza delle persone e dei beni
🔸 formulare i requisiti essenziali di sicurezza.
Di seguito alcuni punti su cui è importante soffermarsi:
[…]
(7) […] Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone utilizzati in particolare nelle località turistiche di alta montagna, nei trasporti urbani o in strutture sportive. Fra gli impianti a fune rientrano principalmente i sistemi di risalita quali funicolari, funivie (funivie a va e vieni, a va o vieni, cabinovie, seggiovie) e sciovie. La trazione mediante cavo e la funzione di trasporto passeggeri sono i criteri essenziali per determinare se gli impianti a fune siano oggetto del presente regolamento.
(14) Per garantire che gli impianti a fune e le loro infrastrutture, i loro sottosistemi e i loro componenti di sicurezza assicurino un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, è necessario stabilire norme per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune.
(15) Gli Stati membri dovrebbero garantire la sicurezza degli impianti a fune all’atto della loro costruzione, messa in servizio e durante l’esercizio.
(18) Il presente regolamento dovrebbe tenere in considerazione il fatto che la sicurezza degli impianti a fune dipende tanto dai vincoli imposti dal sito quanto dalla qualità delle forniture industriali e dalle relative modalità di assemblaggio, montaggio in loco e controllo durante l’esercizio. Le cause di incidenti gravi possono essere legate alla scelta del sito, al sistema di trasporto in quanto tale, alle strutture o alle modalità di esercizio e manutenzione.
(22) L’analisi di sicurezza relativa all’impianto a fune in progetto dovrebbe identificare i componenti da cui dipende la sicurezza dell’impianto stesso.
(30) […] È pertanto opportuno che la valutazione della conformità rimanga un obbligo esclusivo del fabbricante del sottosistema o del componente di sicurezza.
(33) Il distributore rende disponibile sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza dopo che il fabbricante o l’importatore lo ha immesso sul mercato. Egli dovrebbe agire con la dovuta diligenza, per garantire che la sua manipolazione del sottosistema o del componente di sicurezza non incida negativamente sulla sua conformità.
(41) I fabbricanti di sottosistemi e componenti di sicurezza dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma del presente regolamento sulla conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione. La dichiarazione di conformità UE dovrebbe essere allegata al sottosistema o al componente di sicurezza.
(43) La marcatura CE, che indica la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. […]
(44) Una verifica circa la conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza con i requisiti essenziali di cui al presente regolamento è necessaria per proteggere efficacemente i passeggeri, il personale di servizio e i terzi.
(45) Le procedure di valutazione della conformità di cui al presente regolamento richiedono l’intervento di organismi di valutazione, notificati dagli Stati membri alla Commissione.
Nelle Disposizioni Generali poi, il regolamento definisce i principi relativi all’immissione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune, e quelli relativi alla progettazione, costruzione e messa in servizio degli impianti a fune nuovi.
Il regolamento UE 2016/424 è suddiviso nei seguenti Capi e Allegati:
◼ Capo I – Disposizioni Generali
◼ Capo II – Obblighi degli operatori economici
◼ Capo III – Conformità di sottosistemi e componenti di sicurezza
◼ Capo IV – Notifica degli organismi di valutazione della conformità
◼ Capo V – Vigilanza del mercato dell’Unione, controlli sui sottosistemi e i componenti di sicurezza che entrano nel mercato dell’Unione e procedura di salvaguardia dell’Unione
◼ Capo VI – Procedura di comitato, disposizioni transitorie e finali
◼ Allegato I – Sottosistemi
◼ Allegato II – Requisiti essenziali
◼ Allegato III, IV, V, VI, VII – Procedure di valutazione della conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza
◼ Allegato VIII – Documentazione tecnica dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza
◼ Allegato IX – Dichiarazione di conformità UE di sottosistemi e componenti di sicurezza
◼ Allegato X – Tavola di concordanza
Consulta il Regolamento UE 2016/424 👇
NORME DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A FUNE
Le norme che vengono in aiuto per dare presunzione di conformità a sottosistemi e componenti di sicurezza di impianti a fune, a cui ci si riferisce nel regolamento UE 2016/424 sono le seguenti:
CONCLUSIONI
Un guasto elettrico dell’intero impianto di risalita, oppure un sensore malfunzionante, oppure entrambi i casi che hanno messo in ginocchio le funzioni di sicurezza dell’impianto? Uno strappo della fune trainante dovuto all’usura?
Molte purtroppo possono essere le cause e le concause che arrivano a provocare eventi tragici come quello della funivia Stresa-Mottarone. Come tante volte abbiamo scritto il punto di partenza del giudice sarà la domanda “Si poteva evitare?” e da lì si andrà a scavare, passando anche attraverso la documentazione tecnica dell’impianto e la marcatura CE dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza.
La tutela della sicurezza è, e rimane, il punto di partenza di tutto.
Forza piccolo Eitan, tifiamo tutti per te ❤
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