La domanda è al limite della retorica, lo sappiamo bene.
Flash mob dei Sindacati, conferenze stampa delle Istituzioni, proclami dai pulpiti delle Segreterie di partito: all’indomani della Giornata Nazionale morti sul lavoro va in scena la consueta querelle di denunce, sdegno e inammissibilità. Dopo 3 giorni… tutto uguale a prima, o almeno così pare sembrare.
In quelle 72 ore si ascolta e si legge di tutto, addossando le responsabilità man mano a:
◼ I fabbricanti, rei di progettare e produrre senza tener conto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS)
◼ I datori di lavoro, rei di mettere a disposizione dei propri lavoratori macchine e attrezzature non conformi ai RESS, anche addirittura per proprie manomissioni dopo l’acquisto
◼ Gli RSPP e consulenti esterni, rei di non aver svolto adeguatamente i compiti di sicurezza per i quali sono stati investiti come la redazione di una accurata Valutazione dei rischi, oppure di un Manuale di Istruzioni conforme alla Legge
◼ I lavoratori stessi, rei di tenere spesso condotte abnormi e fuori dagli usi scorretti ragionevolmente prevedibili delle macchine e delle attrezzature date loro in uso per svolgere le proprie mansioni.
DI CHI È LA RESPONSABILITÀ?
In effetti non esiste una risposta univoca: le sentenze della Corte Suprema di Cassazione relative a incidenti sul luogo di lavoro dimostrano come sia spesso la commistione di più elementi e attori che porta al verificarsi delle tragedie di cui raccontiamo (noi ci focalizziamo sul settore dell’Industria, in cui i sinistri su luogo di lavoro accadono più frequentemente, ma gli incidenti sono suddivisi in diverse aree economiche).
Sebbene dolo, negligenza e imprudenza siano gli elementi più ricorrenti compiuti dai vari attori nei reati analizzati, noi pensiamo (come tanti) che si debbano aggiungere ulteriori due figure nella catena delle potenziali responsabilità:
🔸 Lo Stato Italiano, che attraverso le Autorità competenti designate potrebbe adottare provvedimenti più performanti a garantire la sicurezza e la tutela della salute
🔸 L’Unione Europea che, lasciando agli Stati membri la verifica della conformità e l’attività sanzionatoria, non ha la possibilità di intervenire mentre dovrebbe pretendere l'evidenza da parte di ogni Stato membro dei controlli nazionali effettuati, nonché dell'applicazione delle Leggi.
NOI COSA POSSIAMO FARE?
Ci siamo chiesti:
noi, nel frattempo, cosa possiamo fare per tenere alta la guardia su questo tema?
1️⃣ Da Comunicatori tecnici, dobbiamo continuare a fare al meglio il nostro lavoro, sapendo che il modo in cui progettiamo e redigiamo i Manuali tecnici, e in particolare i Manuali di Istruzioni di macchine e dispositivi, può concorrere a salvare una vita
2️⃣ Da consulenti, in special modo per l’iter certificativo di marcatura CE di prodotto, dobbiamo continuare a fare al meglio la Valutazione dei rischi dei prodotti, i test di sicurezza e le prove strumentali richiesti dalle leggi e in conformità ad esse
3️⃣ Da lavoratori del settore Sicurezza macchine, dobbiamo continuare a fare al meglio formazione e informazione sensibilizzando i nostri clienti e potenziali tali (troppo spesso a digiuno sull'argomento), e chiunque abbia a che fare con la sicurezza sia che si tratti di fabbricanti che di utilizzatori.
E POI?
Poi desideriamo dare un nome, e continuare a documentare le pesanti vicende di alcuni di questi lavoratori che hanno perso parte della loro vita subendo danni gravi alla propria salute, e di quelli che la vita l’hanno persa del tutto in modo così cruento:
👷♂️ LLUKA, addetto all’impianto per il taglio trasversale di lamiera, morto schiacciato tra una rulliera fissa e una mobile
Quest’ultima si è abbassata mentre lui si era infilato con il busto e il braccio destro nello spazio esistente tra le due rulliere per smistare i pezzi tagliati. La rulliera mobile si è abbassata perché il sensore di prossimità ha rilevato un elemento ferroso (anello o orologio) e quindi, pur con la macchina ferma, il sensore ha attivato il movimento della rulliera pur non essendo in arrivo alcun pezzo sul tappeto trasportatore.
▶ Responsabilità in capo a:
⚠ Datore di lavoro
❌ Per aver costruito in autonomia la rulliera mobile senza dotarla di un dispositivo che consentisse di bloccare il sensore di prossimità che ne attivava il movimento (e quindi che assicurasse il fermo della rulliera anche in caso di linea spenta o in funzione manuale)
❌ Per aver messo a disposizione del lavoratore un manufatto aggiunto alla macchina originaria sostituendosi al progettista/fabbricante
❌ Per non aver considerato le criticità e i rischi residui del manufatto, e non aver redatto una Valutazione dei rischi derivanti dalla connessione e dall’uso del manufatto alla macchina preesistente
❌ Per non aver fornito al lavoratore una adeguata formazione e informazione sull’uso.
👷♂️ EDUARD, addetto alla pressatura dei prosciutti, ferito con lo schiacciamento della mano sinistra e conseguente amputazione del terzo e quarto dito mentre lavorava su di una pressa automatica
▶ Responsabilità in capo a:
⚠ Fabbricante della macchina
❌ per aver venduto una macchina priva dei dispositivi atti ad evitare che le mani del lavoratore fossero offese dal punzone o da altri organi mobili
❌ per difformità tra quanto previsto nel Fascicolo Tecnico della macchina e quanto effettivamente presente sulla macchina (e causa dell’infortunio, infatti nel Fascicolo Tecnico era prevista, proprio per prevenire lo schiacciamento delle dita, la presenza tra il cilindro laterale e la struttura della macchina di uno spazio di almeno 25 mm che invece era mancante).
⚠ Datore di lavoro, giudicato separatamente.
👷♂️ GINO, morto trascinato dal nastro trasportare posteriore di una macchina rivoltatrice
Mentre era intento nelle operazioni di rimozione di materiale dal nastro trasportatore, azionando tramite telecomando i rulli, il lavoratore ha azionato tutti i nastri compreso quello rivoltatore su cui aveva inavvertitamente appoggiato i piedi (a causa anche della scarsa illuminazione), venendo di conseguenza trascinato nella zona di rivoltamento.
▶ Responsabilità in capo a:
⚠ Presidente del Consiglio di gestione (della ditta che ha acquistato la macchina)
❌ Per non aver previsto nel documento di Valutazione dei rischi alcuna procedura per l’attuazione di misure atte a scongiurare i rischi nel caso di necessità di rimozione di materiale sovraccaricato sul nastro della macchina in uso
❌ Per non aver proceduto alla rielaborazione del documento di Valutazione dei rischi in ragione della modifica del processo produttivo determinato dalla sostituzione di tale macchina
❌ Per non aver valutato, al momento della scelta della macchina, i rischi connessi all’uso dei dispositivi di controllo non situati fuori dalle zone pericolose, e i rischi derivanti dalle sequenze collegate degli elementi mobili pericolosi.
⚠ Datore di lavoro (ditta che ha acquistato la macchina)
❌ Per non aver verificato la completezza del Documento di Valutazione dei rischi
❌ Per non aver proceduto a una corretta vigilanza in ordine alla prassi di lavoro secondo cui solo i lavoratori che avessero ricevuto adeguato addestramento dovevano accedere alle zone a rischio
❌ Per non aver provveduto ad adottare le misure necessarie ad assicurare che l’uso delle attrezzature fosse riservato a lavoratori con adeguato addestramento
❌ Per non aver provveduto all’addestramento della vittima
❌ Per non aver assunto adeguate misure tecniche al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso della rivoltatrice e ad evitare un uso improprio del telecomando.
⚠ Dirigente (della ditta che ha acquistato la macchina)
❌ Per non aver proceduto a una corretta vigilanza in ordine alle prassi di lavoro secondo cui solo i lavoratori che avessero ricevuto adeguato addestramento dovevano accedere alle zone a rischio
❌ Per non aver proceduto a una corretta vigilanza in ordine alle prassi di lavoro secondo cui le operazioni dovevano svolgersi a macchina spenta.
👷♂️ LUCA, ferito con il trascinamento del braccio e conseguente frattura bi-ossea dell’avambraccio mentre svolgeva attività di assistenza al collega addetto a una macchina accoppiatrice
Il suo braccio è rimasto impigliato tra la bobina in movimento e il rullo tenditore gommato, che stavano funzionando in senso inverso rispetto a quanto previsto.
▶ Responsabilità in capo a:
⚠ Datore di lavoro/Responsabile di stabilimento
❌ Per aver tollerato l’uso abituale del macchinario con inversione del senso di rotazione dell’avvolgitore, al fine di procedere a specifiche lavorazioni, omettendo di adottare adeguate misure tecniche e organizzative affinché tale utilizzo fosse inibito (poiché facendo convergere i movimenti verso l’interno aumentava il pericolo di presa sulla parte anteriore della macchina)
❌ Per non aver fornito adeguate informazioni sui rischi specifici derivanti dall’uso dell’attrezzatura di lavoro, omettendo di segnalarne la pericolosità per prevenire gli infortuni da trascinamento degli arti
❌ Per aver applicato sulla macchina avvisi inadeguati
❌ Per aver omesso una adeguata vigilanza sullo svolgimento delle lavorazioni
❌ Per aver fornito una formazione e informazione inadeguata ai lavoratori
❌ Per aver violato le disposizioni per la prevenzione degli infortuni.
I DATI STATISTICI SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO
A questo punto mancano all’appello i dati statistici, quelli che dopo la commemorazione e i flash-mob riempiono le pagine dei giornali, e non solo.
Fortunatamente non sono tutti dati disastrosi:
🔵 Il Bollettino periodico di Denunce di infortunio e Malattie professionali dell’INAIL che ha raccolto i dati del periodo Gennaio-Giugno 2022 dà un piccolo spiraglio, e ci dice che nel 2022 le denunce di infortunio sono sì aumentate, ma il numero di decessi è un po’ diminuito
🟦 Nr 382.288 denunce di infortunio (+43,28% rispetto al periodo gennaio-giugno 2021)
🔹 di cui nr 463 con esito mortale (-13,94% rispetto al periodo gennaio-giugno 2021)
🟠 La Relazione Annuale 2021 dell’INAIL – Analisi della numerosità degli infortuni che fornisce il consuntivo dei dati relativi all’ultimo quinquennio, dando la possibilità di fare raffronti sul periodo di tempo ma anche su fattori come classe d’età, genere, e luogo di nascita dell’infortunato, oppure il luogo di accadimento dell’infortunio e il settore di appartenenza dell’impresa presso cui si è verificato, ci dice che nel 2021 alcuni dati sono in diminuzione
🟧 Nr 564.069 denunce di infortunio nel 2021 (-1,42% rispetto al 2020)
🔸 di cui nr 1.361 con esito mortale (-19,18% rispetto al 2020)
🔸 di cui nr 472.408 nel gruppo Industria e Servizi (-6,23% rispetto al 2020)
🔻 di cui nr 1.165 con esito mortale nel gruppo Industria e Servizi (-20,75% rispetto al 2020).
Lluka, Eduard, Gino e Luca sono solo 4 delle vittime che popolano queste statistiche, e 2 di loro rientrano purtroppo tra quelli con esito mortale.
CONCLUSIONI
Come si è visto le responsabilità riguardano molto spesso inadempimenti relativi alla sicurezza di macchine e attrezzature che si danno in uso ai lavoratori, in particolar modo nei settori Industria e Servizi.
La Valutazione dei rischi viene presa sottogamba, il Manuale di istruzioni pure, così come non si esita ad auto fabbricarsi in casa macchine o pezzi di esse che vengono poi aggiunti a quelle già esistenti, senza porsi molte domande.
Quella che tutti si auspicano è una decisa inversione di rotta rispetto a quanto sta accadendo, per lo meno in Italia.
Noi come Comunicatori Tecnici possiamo e dobbiamo contribuire attivamente e positivamente a questa rivoluzione, continuando negli impegni che ci siamo presi e operando secondo la Legge nella speranza che quest’ultima… faccia anch’essa la propria parte.
Vuoi vederci chiaro su questi temi? CONTATTACI!
Ph: pixabay.com